Al via le istanze per il contributo a fondo perduto alternativo
A partire da oggi 05/07/2021 è possibile presentare e richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai Cfp automatici, previsto dal Dl Sostegni bis (c. 4-15).
’istanza può essere presentata:
a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.
Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto un importo minimo spettante.
L’ammontare del contributo viene erogato, sulla base della scelta effettuata dal contribuente nell’istanza, tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta. In particolare:
per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni-bis automatico precedentemente ottenuto. Se dall’istanza per il contributo Sostegni-bis attività stagionali emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni-bis automatico ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione (a pagina 18 della guida dell’Agenzia è presente una tabella esemplificativa);
per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l’intero importo determinato in base alla presente istanza.
Con il provvedimento n. 175776 del 02/07/2021 è stato definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, c. da 5 a 15 del DL 73/2021.
Sul sito dell'Agenzia è stata inoltre pubblicata la relativa guida.
L’art. 1 del DL 73/2021, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce ai c. da 5 a 15 un contributo a fondo perduto favore
dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1. da 1 a 3 dello stesso decreto (, consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (cosiddetto “contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo non spetta:
ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021.
Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
L'esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività; agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; – agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, 3, del DPR 322/199delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modello presenta una nuova e complessa sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti.
II soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è infatti tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fin al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito “Temporary Framework”) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d'imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
ATTENZIONE
Come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021. Dal momento in cui l’Agenzia delle entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate invia al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell’istanza nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo ne è informato.